Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con *versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.*
La disposizione di cui al comma 679 *non si applica* alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per *l’acquisto di medicinali* e di *dispositivi medici,* nonché alle detrazioni per *prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate a* l Servizio sanitario nazionale. La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche , per cui si tratta ad esempio di spese per:
– Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– Spese mediche
– Veterinarie
– Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Canoni abitazione principale
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.